Modello OT23 2026 e incentivi per sistemi uomo a terra
- Centrale Operativa UAT
- 14 lug
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Ogni anno l’INAIL pubblica il modello OT23 con l’obiettivo di potenziare le misure di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Il nuovo modello per l’anno 2025 conferma le importanti novità introdotte nel 2024 e presenta 71 interventi articolati nelle seguenti 6 sezioni:
SEZIONE A: Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali);
SEZIONE B: Prevenzione del rischio stradale;
SEZIONE C: Prevenzione delle malattie professionali;
SEZIONE D: Formazione, addestramento, informazione;
SEZIONE E: Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative;
SEZIONE F: Gestione delle emergenze e DPI.
Anche nel 2025 viene quindi riconfermato il sistema suddiviso in due tipologie di interventi (tipo A e tipo B).
Con il modello OT23 2026, per accedere ai benefici bisognerà realizzare un intervento di TIPO A oppure due interventi di TIPO B.
Questo riconferma il notevole cambiamento introdotto già l'anno scorso e che si differenziava rispetto agli anni passati (dove per ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa bisognava raggiungere 100 punti, ed i sistemi “uomo a terra” ne valevano solamente 40).
Il provvedimento di accoglimento o di rigetto è comunicato, tramite PEC, al datore di lavoro entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda (28 febbraio).
Il provvedimento di accoglimento indica la percentuale di riduzione da applicarsi, in misura uguale, ai tassi medi di tariffa delle voci presenti nella PAT.
Successivamente, nelle basi di calcolo dell’autoliquidazione è indicato il tasso applicato già ridotto della percentuale di cui sopra.
In caso di accoglimento della domanda, la riduzione si applica al premio di regolazione dovuto per l’anno di presentazione della domanda, relativo alla PAT su cui è stato realizzato l’intervento (ad esempio, per la domanda OT23 presentata per l’anno 2026 la riduzione si applica al premio di regolazione relativo all’anno 2026, in sede di autoliquidazione 2026/2027).
Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa dell’otto per cento.
Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT, secondo il seguente prospetto:
Fino a 10 lavoratori-anno del triennio, riduzione del 28%;
Da 10,01 a 50 lavoratori-anno del triennio, riduzione del 18%;
Da 50,01 a 200 lavoratori-anno del triennio, riduzione del 10%;
Oltre 200 lavoratori-anno del triennio, riduzione del 5%.
L’azienda che dota i propri lavoratori di sistemi di rilevamento automatico “uomo a terra”, ha diritto alla riduzione in quanto trattasi di un intervento di tipo A.
Per poter ottenere tale riduzione è necessario fornire una documentazione probante che attesti l’adozione da parte dell’azienda dei sistemi di cui al presente articolo.
Si tratta nello specifico di fatture di acquisto o contratto di noleggio dei dispositivi, specificando marca e modello (facendo riferimento all’anno per cui si richiede la riduzione; per esempio se si partecipa alla domanda 2026 con scadenza 28 febbraio, le fatture o il contratto di noleggio devono fare riferimento all’anno 2025), uno stralcio del DVR dal quale risultino le mansioni a rischio per lavoro in solitario ed infine prove documentali dell’avvenuta consegna ai lavoratori dei sistemi di rilevamento “uomo a terra”.
Ancora un importante step verso una maggiore sicurezza per i lavoratori che operano in solitaria.
Per maggiori informazioni consultare il sito dell'INAIL.