In un contesto lavorativo dove, purtroppo, gli infortuni risultano essere molto frequenti, non possiamo sottovalutare i rischi dovuti al c.d. “lavoro solitario o isolato”, ovvero tutte quelle situazioni in cui una persona “non può essere vista o sentita da un’altra persona e quando non può aspettarsi una visita da un altro lavoratore” 1.
Nel D.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) manca una diretta e specifica regolamentazione in materia, ma la tutela dei lavoratori che svolgono le proprie mansioni in tali situazioni deve comunque essere assicurata. A tal proposito l’art. 17 del D.lgs. 81/08 indica tra gli obblighi indelegabili del datore di lavoro “la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28”.
Si evince quindi la necessità che il rischio dovuto ad attività svolte in solitudine venga valutato e vengano previste apposite misure di prevenzione e/o protezione al fine di eliminare o ridurre il rischio stesso (art. 15 - Misure generali di tutela).
Il quadro normativo applicabile non si esaurisce a quanto previsto dalla normativa di salute e sicurezza sul lavoro - D.lgs. 81/2008. Agli aspetti relativi al lavoro solitario sono direttamente collegati anche l’art 2087 c.c. che impone al datore di lavoro di tutelare l’integrità dei lavoratori adottando le migliori misure di protezione (anche dal punto di vista dell’innovazione tecnologica) e il D.M. 388/2013, il quale stabilisce che “nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro (oltre al pacchetto di medicazione) un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l’azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale”.
L’aspetto relativo alla gestione di un’eventuale emergenza risulta essere forse il più rilevante ai fini della valutazione dei potenziali rischi individuabili. In tal senso si consideri che, con l’evidente obiettivo della tutela antinfortunistica e di una efficace gestione di eventuali emergenze, il D.lgs. 81/08 prevede il divieto di svolgere talune attività da soli (attività in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, lavori su scale, ecc.).
Il rispetto del divieto imposto si conforma quindi come una misura necessaria a tutelare i lavoratori, non essendo possibile adottare, nei casi previsti, altre soluzioni se non quella di garantire che l’attività venga svolta da più persone.
Negli altri casi non espressamente vietati dalla normativa di salute e sicurezza sul lavoro è importante che il rischio dovuto ai lavori solitari venga valutato in connessione con gli altri potenziali rischi presenti che, in taluni casi, possono amplificare la probabilità di un incidente. In tal senso si consideri come, ad esempio, lo svolgimento di attività in solitaria durante l’orario notturno possa comportare un aumento del rischio (dovuto anche all’aumento delle difficoltà di comunicazione, per ovvi motivi di orario).
Non meno importanti risultano essere i fattori psicologici che entrano in gioco. Basti considerare l’aumento della probabilità di commettere errori o di prendere decisioni errate, la condizione di stress e i sentimenti di paura che possono manifestarsi, le difficoltà nell’agire in eventuali situazioni emergenziali.
Si consideri inoltre che la condizione lavorativa di cui ci stiamo occupando, in alcuni casi, può essere difficilmente prevedibile. Il riferimento può essere a eventuali manutenzioni straordinarie che si rendessero necessarie in contesti privi di altri lavoratori occupati, all’improvvisa assenza di un collega e ad altre situazioni simili che fanno sì che si configuri il rischio.
Per tutti questi aspetti, dopo un’attenta valutazione da parte del datore di lavoro, è fondamentale individuare adeguate misure di prevenzione e/o protezione (ad esempio i dispositivi di protezione individuale) che consentano, ove permesso e se necessario, di svolgere in sicurezza le attività lavorative solitarie o isolate.
In questo scenario un ruolo importante è attribuito ai dispositivi uomo a terra per la sicurezza dei lavoratori isolati, e alla possibilità di avere una centrale operativa h24 che possa rispondere immediatamente e allertare il responsabile sicurezza sul lavoro (RSPP) ed eventualmente i soccorsi. Teletiempo offre un servizio su misura per rispondere alle esigenze delle singole aziende.
[1] CCOHS - Canadian Centre Occupational Health and Safety, Working Alone.
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