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Una Patente a punti per la Sicurezza sul lavoro - dal 1 ottobre 2024

Aggiornamento: 3 ott

Patente a punti per Sicurezza sul lavoro, lavoratori isolati, cantieri, mandown, uomo a terra

AGGIORNAMENTO DEL 03/10/2024


Una patente a punti per la Sicurezza sul lavoro per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, con crediti che si riducono a seconda della gravità delle inadempienze, fino ad un massimo di 20 punti per l’infortunio mortale di un lavoratore.


Il provvedimento "Patente a Punti per la Sicurezza" è entrato in vigore a partire dallo scorso 1 ottobre 2024, e richiede alle imprese e ai lavoratori autonomi di presentare la documentazione entro il 31 ottobre p.v. per non dover sospendere le attività.


Al momento l’applicazione è relativa a quei settori dove si fa frequente utilizzo di cantieri temporanei e mobili - come il settore edile – e solo successivamente il provvedimento potrebbe essere esteso ad altri ambiti di attività che verranno individuati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (a seconda anche di quanto previsto da uno o più accordi stipulati a livello nazionale dai sindacati dei datori di lavoro e dei lavoratori delle categorie più rappresentative).


La patente verrà rilasciata in formato digitale dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro a seguito dell’accertamento dei seguenti requisiti in capo al richiedente responsabile legale dell’impresa o lavoratore autonomo:

a) iscrizione alla Camera di Commercio industria e artigianato;

b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);

e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).


Il rilascio è automatico, e tra la domanda e il rilascio della patente sarà comunque possibile lavorare, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

Entro cinque giorni dal deposito della domanda bisogna informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.


Il punteggio iniziale della Patente a Punti per la Sicurezza è di 30 crediti sino ad un massimo di 100 crediti.


L'incremento dei punti avviene attraverso diversi fattori:


  • Storicità dell’azienda (fino a 30 punti)

  • Investimenti in sicurezza e formazione (fino a 30 punti)

  • Certificazioni e conformità (fino a 10 punti)


Il provvedimento si applica ad imprese e lavoratori autonomi sia all'interno dell'UE sia Extra UE.


Sono previste decurtazioni a seconda della gravità della violazione: 5, 7 e 10 punti a seguito di accertamenti e provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo.


Nell’ipotesi in cui venga riconosciuta la responsabilità datoriale per infortunio di grave entità saranno decurtati:

  • 20 crediti per la morte del lavoratore;

  • 15 crediti per l'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale;

  • 10 per l’inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni


Al di sotto dei 15 punti sia le imprese sia i lavoratori autonomi non potranno operare nei cantieri temporanei o mobili, ad eccezione del completamento di eventuali attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione punti.

Qualora il soggetto intenda procedere con la frequenza a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i punti verranno reintegrati: previsti fino a 15 crediti recuperabili previa trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

In caso di infortuni gravi, la patente può essere sospesa fino a 12 mesi, a seconda della gravità della violazione e delle eventuali recidive.


Per quanto riguarda il campo di applicazione, sono escluse le imprese con l'attestato di qualificazione Soa, ovvero della qualificazione che autorizza un'azienda del settore delle costruzioni a concorre alle gare d'appalto pubbliche. Le Società organismi di attestazione (Soa) sono organismi di diritto privato che, su autorizzazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, accertano l'esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione, ossia della conformità dei requisiti alle disposizioni comunitarie.



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