Una patente a punti per la Sicurezza sul lavoro per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, con crediti che si riducono a seconda della gravità delle inadempienze, fino ad un massimo di 20 punti per l’infortunio mortale di un lavoratore.
Il Ministero del Lavoro ha annunciato il provvedimento sulla Patente a Punti per la Sicurezza, nella bozza del decreto PNRR-bis discusso in Consiglio dei Ministri nelle settimane scorse.
Inizialmente l’applicazione è relativa a quei settori dove si fa frequente utilizzo di cantieri temporanei e mobili - come il settore edile – e solo successivamente la bozza di decreto prevede l'estensione ad altri ambiti di attività individuati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali mediante decreto; a seconda anche di quanto previsto da uno o più accordi stipulati a livello nazionale dai sindacati dei datori di lavoro e dei lavoratori delle categorie più rappresentative.
Stando a quanto si legge all’art. 27 della bozza di decreto, il sistema dovrebbe scattare dal primo ottobre 2024, quando le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili dovranno dotarsi del sistema a punti per poter operare.
La patente verrà rilasciata in formato digitale dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro a seguito dell’accertamento dei seguenti requisiti in capo al richiedente responsabile legale dell’impresa o lavoratore autonomo:
a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
Il punteggio iniziale della patente a punti per la Sicurezza è di 30 punti, incrementati di 1 credito per ciascun anno successivo al secondo (sino ad un massimo di dieci crediti) qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti sanzionatori.
Sono previste decurtazioni a seconda della gravità della violazione: 5, 7 e 10 punti a seguito di accertamenti e provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo.
Nell’ipotesi in cui venga riconosciuta la responsabilità datoriale per infortunio di grave entità saranno decurtati:
20 crediti per la morte del lavoratore;
15 crediti per l'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale;
10 per l’inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni
Al di sotto dei 15 punti sia le imprese sia i lavoratori autonomi non potranno operare nei cantieri temporanei o mobili, ad eccezione del completamento di eventuali attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione punti.
Qualora il soggetto intenda procedere con la frequenza a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i punti verranno reintegrati. Previsti 5 crediti per ciascun corso, previa trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
La bozza del decreto amplierebbe anche il potere dell’Ispettorato di Lavoro di sospendere l’attività imprenditoriale.
Infatti, qualora l’infortunio abbia causato la morte del lavoratore oppure un’inabilità al lavoro permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato potrà sospendere la patente - in via cautelativa - fino ad un massimo di dodici mesi; definendo criteri, procedure, termini del provvedimento e crediti decurtati (nel limite massimo di 20 crediti per ciascun accertamento).
Per il rafforzamento dell'attività ispettiva in tal senso è prevista l'assunzione di 766 nuovi ispettori del lavoro.
Per quanto riguarda il campo di applicazione, sono escluse le imprese con l'attestato di qualificazione Soa, ovvero della qualificazione che autorizza un'azienda del settore delle costruzioni a concorre alle gare d'appalto pubbliche. Le Società organismi di attestazione (Soa) sono organismi di diritto privato che, su autorizzazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, accertano l'esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione, ossia della conformità dei requisiti alle disposizioni comunitarie.
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